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Legislatura XIX

Proposta emendativa 38.2.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2022  [ apri ]
38.2.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;

   b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024» e «a decorrere dal 17 dicembre 2022» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»;

   c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023».

  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.»;

   b) al terzo periodo, le parole: «La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste».

  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Il Governo
38.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta per ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;

   b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024» e «a decorrere dal 17 dicembre 2022» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»;

   c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023».

  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.»;

   b) al terzo periodo, le parole: «La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste».

  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Il Governo