stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 38.02.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
38.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «due ulteriori cessioni solo se effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni» e dopo le parole: «società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» sono inserite le seguenti: «, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

   b) al comma 1, lettera b), le parole: «due ulteriori cessioni solo se effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni» e dopo le parole: «società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» sono inserite le seguenti: «, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

   c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.»;

   d) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

   «1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis.».