Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale)
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, prima dell'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il contributo è stabilito nel limite massimo di 1500 euro a persona, e nel limite complessivo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023».
b) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Agli oneri derivanti dal penultimo periodo del comma 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».