Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di modifica dei termini per i pareri delle autorità pubbliche)
1. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del Pnrr.