Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. Al fine di sostenere il settore termale e mitigare gli effetti della crisi di liquidità conseguente all'eccezionale incremento dei costi energetici, non sono dovute dalle imprese termali la seconda rata per il 2022 e la prima rata per il 2023 dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative agli immobili di proprietà delle stesse imprese.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante le risorse non utilizzate, e attualmente nella disponibilità di Invitalia, del fondo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come integrato dall'articolo 6-quater, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
8-quater. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «attività ricettiva» sono inserite le seguenti: «o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20».