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Legislatura XIX

Proposta emendativa 25.2.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
25.2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Qualora il vincolo di destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza universitaria sia pari ad almeno dodici anni con decorrenza dal momento dell'ottenimento del finanziamento di cui al presente articolo, il corrispettivo di cui al comma 4 è assicurato per i primi nove anni.
  4-ter. In caso di canoni di locazione o altra forma di godimento di durata pari ad almeno dodici anni con decorrenza dal momento dell'ottenimento del finanziamento di cui al presente articolo, il corrispettivo di cui al comma 4 è calcolato entro il limite massimo del 75 per cento del costo complessivo del canone, per un massimo di nove anni.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 7, lettera e), sostituire le parole: pari ad almeno nove anni con le seguenti: pari ad almeno sei anni.