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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.01.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
24.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Potenziamento dei servizi turistici strategici e promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Per l'attuazione della Misura M1C3 «Turismo e Cultura 4.0» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture e i servizi turistici strategici, al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», di seguito AIG, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture e i servizi turistici strategici.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945 dal Ministero dell'interno, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
  3. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)» è inserita la seguente: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro centottanta giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il medesimo Commissario straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, a indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 1, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.