stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.09.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
21.09.
ritirato

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore turistico)

  1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi dell'inflazione, con particolare riferimento all'incremento dei costi energetici, ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative a ottobre, novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 novembre 2022, per il periodo retributivo del mese di ottobre 2022, entro il 16 dicembre 2022, per il periodo retributivo del mese di novembre 2022, entro il 16 gennaio 2023, per il periodo retributivo del mese di dicembre 2022 ed entro il 16 febbraio 2023 per il periodo retributivo del mese di gennaio 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nella misura massima di 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.