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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.04.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
21.04.
ritirato

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato per l'anno 2022 di un importo pari a 500 milioni di euro, da ripartire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano le stesse modalità, criteri di riparto e procedure di cui ai commi 1 e 1-bis del citato articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. I valori reddituali considerati ai fini del presente riparto sono quelli relativi all'anno d'imposta 2019, pubblicati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.