Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure urgenti in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)
1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i lavoratori giudicati inidonei al lavoro in presenza dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela. I lavoratori di cui al comma espletano la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere.
2. Al lavoratore di cui al comma 1 che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile viene garantita l'equiparazione con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione, all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicati anche per la prestazione lavorativa resa in modalità agile.
3. I datori di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 sono obbligati a concedere il lavoro agile ai lavoratori aventi diritto.