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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.010.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
21.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)

  1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'emergenza epidemiologica, all'articolo 26, comma 6-bis, secondo capoverso, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: «per l'anno 2022» fino a: «anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per il 2022, 4,5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro per il 2022, 4,5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.