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Legislatura XIX

Proposta emendativa 20.02.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
20.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Indennità compensativa per contingenza emergenziale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino a un massimo di dodici mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla data del 31 dicembre 2021 e il valore medio delle retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.