Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato al 30 giugno 2023.