stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.01.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
19.01.
ritirato

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali le cui strutture resteranno aperte nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 31 marzo 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 30 aprile 2023, nel limite della differenza tra la spesa per l'acquisto di gas ed energia elettrica sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 1° novembre 2019 e la stessa spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 1° novembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.