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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.2.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
18.2.
inammissibile

  Premettere il seguente:

Art. 018.
(Sostegno ai salari per fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime e il carovita).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

   a) l'accesso ai benefici economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi di lavoro che siano stati rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza prevista ed è condizionato all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.

   b) il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è moltiplicato per tre volte qualora il contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro al momento del recesso non sia stato rinnovato entro dodici mesi dalla scadenza prevista;

   c) il trattamento economico complessivo fissato dai contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti e non rinnovati è automaticamente incrementato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA) fino al rinnovo e in ogni caso non oltre dodici mesi dalla scadenza prevista; tale incremento automatico opera anche con riferimento alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, decorsi dodici mesi dalla scadenza dei contratti collettivi nazionali di riferimento e fino al rinnovo. L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto anche in caso di contratti collettivi nazionali scaduti e non rinnovati da più di dodici mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.