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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.01.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
11.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per il settore della cultura)

  1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 241 del 1997», sono aggiunte le seguenti: «e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto»;

   b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario.».