Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ferme restando le applicazioni delle maggiorazioni contrattualmente previste, le morosità registrate nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale ad uso residenziale e condominiale relative a fatture emesse dal 30 novembre 2022 al 31 maggio 2023 non danno luogo al distacco forzoso delle utenze.