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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.18.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
1.18.
ritirato

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese termali e alberghiere anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.