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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.03.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2022  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga e correttivo del contributo straordinario contro il caro bollette e destinazione delle maggiori entrate a favore del bonus sociale)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a carico dei soggetti», è inserita la seguente: «passivi»;

   b) al comma 2, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

   c) al comma 2, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   d) al comma 2, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento»;

   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.
   3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate all'incremento del valore ISEE di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono conseguentemente rideterminate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.