Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)
1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105» sono soppresse.