Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia».