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Legislatura XIX

Proposta emendativa 40.4.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2022  [ apri ]
40.4.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST» – sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.

Il Governo
40.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST» – sub-misura del PNRRM1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.

Il Governo