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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.1.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2022  [ apri ]
4.1.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 ottobre 2022 aggiungere le seguenti: nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022;

   b) al comma 2, dopo le parole: 31 ottobre 2022 aggiungere le seguenti: nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022;

   c) al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: 10 novembre con le seguenti: 28 novembre e le parole: 30 ottobre con le seguenti: 18 novembre e sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui venga disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a).;

   d) al comma 6, sostituire le parole: 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 43 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonché dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

   b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

   c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

   d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

   h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

   i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

   l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.

Il Governo
4.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 ottobre 2022 aggiungere le seguenti: nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022;

   b) al comma 2, dopo le parole: 31 ottobre 2022, aggiungere le seguenti: nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022;

   c) al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: 10 novembre con le seguenti: 28 novembre, le parole: 30 ottobre con le seguenti: 18 novembre e sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui venga disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a).;

   d) al comma 6, sostituire le parole: 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 43 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 36, nonché dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

   b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

   c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

   d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

   h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

   i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

   l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.

Il Governo