Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Unicità del sistema ReGiS per la rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR)
1. All'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e a esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle amministrazioni centrali sono da queste riversati informaticamente in ReGiS e di essi non può essere richiesta una comunicazione plurima».