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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.01.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo a sostegno impianti sciistici a fune)

  1. Al fine di sostenere il settore impianti di risalita e i luoghi di sport invernali, quali centri nevralgici per il turismo montano, e altresì far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito presso il Ministero per lo sport e i giovani un apposito fondo denominato «Fondo a sostegno impianti sciistici a fune», con una dotazione di 60 milioni di euro, destinati per una quota pari a 10 milioni di euro a garantire i lavori di sicurezza e manutenzione ordinaria degli impianti di risalita a fune e per la restante quota, pari a 50 milioni di euro, a far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.
  2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di erogazione delle risorse.