Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il quinto periodo del comma 9 dell'articolo 7 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «Con il Regolamento di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), sono individuate le modalità attuative; nelle more dell'approvazione del citato Regolamento, rimane in vigore la circolare del 21 luglio 1997, n. 3816».