Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «in favore dei comuni» sono inserite le seguenti «, delle unioni di comuni e delle comunità montane»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Ai comuni» sono inserite le seguenti «, alle unioni di comuni e alle comunità montane»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «I comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni di comuni e le comunità montane».