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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.27.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
5.27.
inammissibile

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a dodici mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni, le province e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».