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Legislatura XIX

Proposta emendativa 42.05.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
42.05.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Interventi sulle attività di estrazione e vendita di gas e petrolio e riduzione delle bollette)

  1. A decorrere dalla data del 1° dicembre 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023, sulle attività di estrazione e vendita di petrolio e gas è applicato un meccanismo di compensazione sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per la riduzione delle bollette di imprese e famiglie.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.