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Legislatura XIX

Proposta emendativa 41.3.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
41.3.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 6-octies», aggiungere il seguente:

Art. 6-novies.
(Disposizioni per lo svolgimento dei servizi di bordo in regime di appalto)

  1. I benefici fiscali di cui all'articolo 4 e i benefici contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche alle imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle quali l'armatore, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha appaltato servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera, nonché, per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, servizi di officina, cantiere e assimilati e ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.
  2. Le imprese residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fruiscono dei benefici contributivi dell'articolo 6, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per gli appalti autorizzati sulle navi:

   a) iscritte nel registro internazionale italiano;

   b) iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per i soli lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione e degli Stati parti dello Spazio economico europeo residenti in Italia.

  3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti dall'appaltatore con gestione e organizzazione propria e il relativo personale non fa parte dell'equipaggio.
  4. Per l'accesso ai benefici, le navi di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 ovvero annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
  5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6-novies, come introdotte dal comma 1, lettera b), pari a 32,8 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,3 milioni di euro a partire dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ident. 41.1.