Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)
1. All'allegato A Tabella A – Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
«1-sexies) pellet».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.