Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)
1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A – Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.