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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.01.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e di legna da ardere)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prodotti energetici e al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il IV trimestre solare dell'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere» è ridotta al 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.