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Legislatura XIX

Proposta emendativa 38.09.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
38.09.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di credito di imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9)

  1. Il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in relazione alle attività di ideazione e prototipi di beni rientranti comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria, dell'occhialeria e del calzaturiero si applica secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 46586 del 16 aprile 2009, paragrafo «Condizioni e limiti di ammissibilità alla agevolazione del processo di ideazione e creazione del campionario nel settore del tessile e della moda».