Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Utilizzo della quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute nel 2021)
1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi».