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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.5.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
3.5.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
  8-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 8-bis, al fine di promuovere lo sviluppo d'impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni e immobili siti nei territori comunali di cui al comma 8-bis, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 8-bis. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 dicembre 2022.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-bis ed 8-ter, determinati nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.