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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.3.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
3.3.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i princìpi contabili internazionali possono iscrivere i costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. A tal fine, con esclusivo riferimento ai bilanci relativi ai costi di cui al periodo precedente, allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 del codice civile è aggiunta la voce B) I) 1-bis «costi a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia». L'ammontare complessivo dei costi a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica iscritti nell'attivo devono essere ripartiti sistematicamente in tre esercizi con pari quote d'iscrizione al conto economico. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.