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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.02.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023 è istituito un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25.000.000 di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per base imponibile s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 25.000.000 di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie, compreso il patrimonio non strumentale delle società. Per patrimoni mobiliari si intendono le automobili, le imbarcazioni, gli aeromobili di valore e i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.
  3. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare e incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.