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Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.02.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
28.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure in materia di sistema di istruzione)

  1. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento della durata complessiva di un triennio degli incarichi già conferiti o prorogati ai sensi del periodo precedente, viene rinnovata la procedura per il conferimento di detti incarichi, con una durata massima fino al 31 dicembre 2024.»;

   b) al terzo periodo, le parole: «gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2021, 2022, e a 19,55 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024».

  2. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di rinuncia, le graduatorie di cui al presente comma sono integrate con i soggetti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse. Le assunzioni a tempo determinato sono disposte, sulla base della procedura di cui al presente comma, nell'anno scolastico 2023/2024, nel limite dei posti non conferiti nell'anno scolastico 2022/2023, che dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024. Ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024. I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare in via prioritaria, con oneri a proprio carico, ai percorsi di formazione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nei limiti della riserva dei posti di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo».
  3. Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai decreti dipartimentali n. 498 del 28 aprile 2020, n. 499 del 21 aprile 2022 e n. 252 del 31 gennaio 2022, se pubblicate successivamente al 31 agosto 2022 ed entro il 31 dicembre 2022, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ed economica 1o settembre 2023 sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le operazioni di reclutamento effettuate entro il 31 agosto 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 10 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.