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Legislatura XIX

Proposta emendativa 25.1.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
25.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia residenze per studenti universitari)

  1. In attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.
(Piano residenze universitarie)

   1. Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato “Fondo per l'housing universitario”, con una dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR.
   2. Alle risorse del fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato tra loro, le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, che d'intesa con gli enti locali o altre amministrazioni pubbliche presentano proposte, basate prioritariamente sul recupero di immobili pubblici inutilizzati, che saranno selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 5. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti nelle residenze in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.
   4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 si intende aumentare la disponibilità di posti letto presso residenze universitarie al fine di attuare l'obiettivo di dotare le università di un numero di residenze con riferimento alla media dei Paesi europei.
   5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la conferenza dei rettori delle università italiane e la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze delle associazioni di studenti universitari, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

   a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

   b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

   c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto nelle residenze per ciascun intervento;

   f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi nelle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh).

   6. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio.».