stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 22.7.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
22.7.
inammissibile

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'allegato II, paragrafo 5.4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni diffuse delle discariche può essere effettuato mediante metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria, la valutazione dell'impatto sull'ambiente provocato dalle emissioni diffuse delle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, nonché di consentire la corretta funzionalità dell'impianto. L'attività di monitoraggio della qualità dell'aria tramite aeromobili a pilotaggio remoto è svolta o coordinata da soggetti e/o personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nell'avere svolto tale attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo e/o enti pubblici di ricerca e/o università per un lasso di tempo non inferiore a 2 anni. La frequenza dell'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto va valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento delle Aia e della Via».