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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.05.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
21.05.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rivalutazione dell'importo dell'assegno unico universale per l'ultimo trimestre 2022)

  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in via eccezionale, con riferimento al riconoscimento del beneficio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, è riconosciuto un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Resta fermo che ai fini della rivalutazione degli importi dell'assegno per l'anno 2023, il beneficio è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 71 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.