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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.011.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
21.011.
ritirato

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rateizzazione degli importi dovuti da clienti finali domestici di energia elettrica e gas naturale)

  1. Con riguardo alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 30 aprile 2023 gli esercenti la vendita di gas naturale ed energia elettrica sono tenuti a offrire, su richiesta dei clienti finali domestici, un piano di rateizzazione dell'importo dovuto che ne preveda il pagamento con una periodicità adeguata e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo modalità definite dall'ARERA d'intesa con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNUCU) di cui all'articolo 136 del codice del consumo.
  2. Sono sospesi i distacchi delle forniture di energia elettrica e gas ai clienti finali domestici in conseguenza di inadempimento delle fatture emesse nel periodo di cui al comma 1. I contratti dei titolari soggetti al distacco della fornitura verranno attribuiti al gestore del servizio di ultima istanza territorialmente competente che provvederà a erogare il servizio sino al 30 aprile 2023 riducendo l'erogazione della fornitura con le modalità stabilite dall'ARERA d'intesa con il CNCU di cui all'articolo 136 codice del consumo.
  3. L'ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di distacco o di rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di maggio 2023 e della restante quota entro l'anno 2023.
  4. L'ARERA d'intesa con il CNCU di cui all'articolo 136 codice del consumo definisce le modalità di recupero degli importi dovuti dai titolari di contratti a cui sono stati sospesi i distacchi al fine del ripianamento del debito maturato nei confronti degli esercenti la vendita e del gestore della fornitura di ultima istanza.
  5. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 3 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita e dal gestore della fornitura di ultima istanza raggiunga l'importo di cui al comma 3, l'ARERA può ridurre il periodo temporale di cui ai commi 1 e 2, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.