Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in un Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.