Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;
b) al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;
c) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 275,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 92 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto ai restanti 183,77 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto;
d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 3, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».