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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.03.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Alle imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge, nonché delle imprese concessionarie di stazioni marittime e di supporto ai passeggeri in porti marittimi nazionali, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni 2022 e 2023, qualora abbiano sostenuto costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media di ciascun anno, superiori del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019.