Al comma 9, sostituire le parole: per il mese di novembre 2022 con le seguenti: per almeno un mese nel periodo da gennaio a novembre 2022.
Conseguentemente:
al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: la prestazione per almeno 50 giornate con le seguenti: prestazioni di lavoro e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS;
al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: almeno 50 contributi giornalieri versati con le seguenti: almeno un contributo giornaliero versato;
al comma 16, sopprimere il secondo periodo;
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 376,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 395,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto-legge, e, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.