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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.03.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
19.03.
ritirato

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis
(Estensione dell'indennità una tantum per studenti universitari fuori sede volta al sostegno delle spese di locazione e delle utenze elettriche e gas alle università non statali)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, incluso il contributo di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a corrispondere un contributo una tantum di 200 euro per le spese di locazione abitativa e delle utenze di energia elettrica e gas sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, in possesso di regolare contratto di locazione.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.