Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare)
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività preordinate alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011, al massimo entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del citato articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
2. In via transitoria per l'anno 2022, le risorse di cui al primo comma sono erogate entro il 28 febbraio 2023.