Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Promozione del bioidrogeno per i trasporti sostenibili).
1. Al fine di promuovere nel settore trasporto, accanto al biometano e ai combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, l'implementazione di progetti di bioidrogeno, combustibile e carburante gassoso originato dalle biomasse, al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera dd) è inserita la seguente:
«dd-bis) “bioidrogeno”: idrogeno appartenente alla famiglia dei biogas comunque originato dalla biomassa»;
b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «incentivo tariffario» sono inserite le seguenti: «ad altri biogas, in particolare il bioidrogeno e» e dopo la parola: «combustibili» sono aggiunte le seguenti: «e carburanti»;
c) all'articolo 39:
1) al comma 1, alla lettera a), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;
2) al comma 1, alla lettera b), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;
3) al comma 3, alla lettera a), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;
4) al comma 3, alla lettera b) le parole: «del biogas» sono sostituite dalle seguenti: «dei biogas»;
5) al comma 5, alla lettera a), le parole: «il biogas» sono sostituite dalle seguenti: «i biogas»;
6) al comma 7, le parole: «del biogas» sono sostituite dalle seguenti: «dei biogas».